Divorzio

Nell’ordinamento giuridico italiano il termine “divorzio” è usato impropriamente, infatti la legislazione prevede due fattispecie:
  • lo scioglimento che riguarda i matrimoni contratti a norma del Codice Civile;
  • la cessazione degli effetti civili del matrimonio che riguarda il matrimonio concordatario, non avendo la legislazione civile alcuna influenza sulla validità religiosa del matrimonio.
Il divorzio, di norma, è preceduto dalla separazione che, al fine della certificazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, deve essere annotata sull’atto di matrimonio e riportata sugli estratti che dovessero essere richiesti, in quanto instaura il regime della separazione dei beni. Può essere consensuale (per i coniugi che hanno raggiunto un accordo su separazione, affidamento, mantenimento dei figli e separazione dei beni) o giudiziale (per i coniugi che non hanno raggiunto un accordo tra loro).

Divorzio - effetti sullo Stato Civile:

In seguito alla separazione personale dei coniugi il Tribunale provvede ad emettere la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tale sentenza va annotata a margine dell’atto di matrimonio e ha efficacia a tutti gli effetti civili dalla data nella quale viene apposta detta annotazione. L’Ufficiale di Stato Civile, annotata la sentenza, ne dà comunicazione all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza per il cambiamento di stato civile, e al Comune di nascita per l’annotazione sull’atto di nascita.
La sentenza di divorzio emessa in uno Stato estero può essere riconosciuta automaticamente in Italia a condizione che vi siano i requisiti previsti dall’art. 64 della legge n. 218/1995.
 
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