Decertificazione

Il Responsabile dei Servizi Demografici informa i cittadini che, a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 le Amministrazioni Pubbliche ed i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere ai cittadini certificazioni in ordine a stati, fatti e qualità personali, ma dovranno acquisirle d'ufficio o tramite autocertificazione a firma del cittadino interessato, favorendo la decertificazione voluta dalla legge. L'autocertificazione diventa a tutti gli effetti un obbligo e non una mera facoltà discrezionale. Si rammenta che l'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000), è gratuita e non comporta l'autenticazione della firma.

Gli Uffici Demografici potranno quindi rilasciare i certificati solamente ad uso privato. A tal fine non potranno più essere rilasciati certificati anagrafici da presentare ad altre P. A. e/o Gestori P. S. per uso ad esempio: pensioni, assegni familiari, sussidi sociali, scolastico, fiscale, agevolazioni agricole etc. Pertanto sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati verrà apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di Pubblici Servizi".

Per i certificati anagrafici, ad uso privato, è previsto il pagamento dell'imposta di bollo, oltre i diritti di segreteria. Il cittadino può utilizzare le autocertificazioni anche per i rapporti con le Istituzioni private (Banche, Assicurazioni, Agenzie d'affari, Poste italiane, notai, etc.), che consentano l'utilizzo delle norme del Testo Unico sulla documentazione amministrativa di cui all'art. 2 D.P.R. 445/2000.

 
torna all'inizio del contenuto