Legalizzazione
In base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 vengono rilasciate le seguenti legalizzazioni:
Legalizzazione di firma:
E’ l’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa.
Sono soggetti a legalizzazione:
- Le firme dei presidi di scuole non pubbliche da valere fuori provincia vengono legalizzate dal Provveditore agli studi;
- Le firme sugli atti e documenti redatti in Italia da valere all’estero davanti alle autorità estere sono legalizzate dal Ministero competente o dai suoi organi periferici;
- Le firme sugli atti e documenti redatti all’estero da autorità estere e da valere in Italia sono legalizzate dal Consolato o Ambasciata italiana all’estero;
- Le firme sugli atti e documenti redatti in Italia da consolati o ambasciate estere sono legalizzate dalle Prefetture.
La legalizzazione della firma è soggetta all’imposta di bollo.
Legalizzazione di foto:
E’ l’attestazione da parte di una pubblica amministrazione competente che un immagine fotografica corrisponde alla persona dell’interessato.
La legalizzazione è limitata ad alcuni casi:
- richiesta di passaporto e patente;
- autorizzazione per porto d’armi, licenza di caccia, licenza di pesca.
Modalità di richiesta:
E’ possibile richiederla in qualsiasi Comune (non è richiesta la residenza). Le fotografie richieste per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall’ufficio competente al rilascio del documento personale richiesto o, in alternativa, dal dipendente incaricato dal Sindaco.