Diritto al voto

"Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2” (DPR 223/1964)".
Le condizioni che debbono sussistere per l’esercizio del diritto al voto sono:
  • la cittadinanza italiana (per particolari tipi di elezioni fanno parte del corpo elettorale anche i cittadini dei paesi appartenenti all’Unione Europea);
  • maggiore età (il compimento del 18° anno di età fa acquistare il diritto elettorale ad esclusione della elezione del Senato della Repubblica per la quale è previsto che gli elettori devono aver compiuto il 25° anno di età);
  • l’assenza di cause ostative, le quali escludono dall’esercizio del voto:
    - coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
    - coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
    - i condannati a pena che comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
    - coloro che sono sottoposti all’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Sezioni elettorali

Al fine di una migliore gestione del corpo elettorale il territorio comunale è suddiviso in sezioni elettorali.  Ogni sezione ha una propria circoscrizione che comprende determinate aree di circolazione (vie, piazze, vicoli, ecc.) o parte di esse comprese in una determinata area del Comune SEZIONI ELETTORALI.
In occasione delle consultazioni elettorali presso ogni sezione elettorale è istituito un Ufficio elettorale o Seggio composto da un PRESIDENTE DI SEGGIO  e da quattro SCRUTATORI (ridotti a tre per i referendum) e da un  segretario nominato dal Presidente.

Cittadini residenti all’estero

I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, possono esercitare il diritto di voto
  • per corrispondenza nella circoscrizione Estero
  • in Italia, nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione (l’opzione va esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura o entro il decimo giorno successivo all’ indizione delle votazioni, in caso di scioglimento anticipato delle camere o di indizione di referendum popolare).
Il voto per corrispondenza va applicato in occasione di elezioni politiche e di svolgimento di referendum a carattere nazionale (abrogativi o costituzionali ex articoli 75 e 132 della Costituzione).
torna all'inizio del contenuto